Riduzioni Tariffarie

In questa pagina potete trovate tutte le informazioni relative alle riduzioni previste secondo normativa e secondo il Regolamento vigente.

ART. 69 – Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

  • a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 15 % nella sola parte fissa;
  • b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per almeno 183 giorni nell’anno solare, all’estero: riduzione del 15 % nella sola parte fissa. 

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 5% delle quote fissa e variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione di documentazione comprovante l’acquisto della compostiera, qualora già non risulti al Comune che il contribuente sia assegnatario di una compostiera comunale o consortile. Sono fatti salvi i controlli e le verifiche del servizio di polizia locale in merito all’effettivo utilizzo della compostiera da parte dei soggetti che fruiscono della riduzione di cui al presente comma.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 70 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella sola parte fissa, del 15 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell’articolo 69.

ART. 71 – Riduzioni per il recupero di rifiuti a favore di utenze non domestiche

1. La quota variabile per le utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale.

3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore alla parte variabile della tariffa, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti urbani – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari – avviata al recupero per il 50% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4. all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, compilando l’apposito modulo, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

5. L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

ART. 71 BIS – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell’art. 238 comma 10 del d decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui al successivo ART. 71 TER.  Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

ART. 72 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.

ART. 73 – Agevolazioni  

1. Sono esenti dal tributo i locali e le aree scoperte che si trovano nelle seguenti condizioni:

  • a) locali ed aree scoperte possedute, occupate o detenute dal Comune di Passerano Marmorito.

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell’esercizio al quale si riferisce l’iscrizione stessa.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell’articolo 69.

ART. 74 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni 

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, troverà applicazione effettiva esclusivamente la più favorevole per l’utente.

2. La riduzione complessiva non può comunque superare il 50% delle quote fissa e variabile.

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